IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  n.
 218/96  r.g.t.  a  carico  di  Pullano Pasquale, nato a Crotone il 12
 aprile 1977, e residente ad Isola  Capo  Rizzuto,  via  Martino,  11,
 difeso di fiducia dall'avv. Mario Prato del foro di Crotone, imputato
 del  reato  di rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi e
 ricettazione;
   Rilevato:
     che nel corso del dibattimento, citato per essere esaminato nella
 qualita' di cui all'art. 210  c.p.p.  tale    Guarino  Salvatore,  lo
 stesso si e' avvalso della facolta' di non rispondere ed il difensore
 non  ha  prestato  il  proprio  consenso  alla  lettura  del  verbale
 dell'interrogatorio  reso  dallo  stesso  Guarino  nella  fase  delle
 indagini  preliminari,  per  cui a norma del disposto di cui all'art.
 513, comma 2, c.p.p., in alcun modo e' potuto entrare in  processo  e
 quindi  sottoposto alla valutazione dei giudici quanto dallo stesso a
 suo tempo ritualmente dichiarato;
     che avverso il disposto della norma medesima sollevava  eccezione
 di  incostituzionalita'  il p.m. che  riteneva violati i parametri di
 legittimita' di cui agli artt. 3 e 112 della Costituzione;
   Osservato che la sollevata eccezione appare rilevante ai  fini  del
 decidere,  essendo  fonte  di  gran peso ai fini probatori il Guarino
 Salvatore che, secondo l'ipotesi accusatoria,  avrebbe  vissuto  come
 complice del Pullano il fatto criminoso per cui e' processo;
   Ritenuto:
     che l'eccezione stessa appare fondata e come tale va accolta;
     che  infatti,  la  predetta norma, nella parte in cui consente la
 lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni dei soggetti  di  cui
 all'art.  210  c.p.p.  che  si  sono  avvalsi  della  facolta' di non
 rispondere, solo con l'accordo delle parti, e' viziata  da  manifesta
 irragionevolezza, incidendo negativamente sull'esercizio stesso della
 giurisdizione  che,  in  tal  modo  viene  condizionata nel suo pieno
 estrinsecarsi dalle determinazioni delle parti  processuali,  laddove
 invece,  la  stessa  e'  ancorata  a  canoni  di  obbligatorieta',  e
 violandosi conseguentemente i disposti di cui  alla  sezione  II  del
 titolo IV, parte seconda della Costituzione;
     che    il    disposto   stesso   appare   altresi'   affetto   da
 irragionevolezza in relazione al principio dettato dall'art. 3  della
 Costituzione  per  la disparita' di trattamento che determina laddove
 differenzia arbitrariamente il regime delle  acquisizioni  probatorie
 delle  dichiarazioni  eteroaccusatorie  a  seconda  che  si tratti di
 soggetto che rivesta  la  qualita'  di  imputato  o  di  imputato  di
 procedimento  connesso  ovvero  di  semplice  testimone, e laddove il
 principio, pure costituzionale, di cui all'art. 24 della Costituzione
 non presuppone per il suo rispetto ineluttabilmente una tale  scelta,
 ma  anzi  imporrebbe  non gia' la negazione del contraddittorio sulle
 fonti di prova, ma un esercizio pieno dello stesso su ogni fonte  che
 non  puo' essere autorizzata legalmente a tacere, sempre allorche' le
 dichiarazioni concernano terzi;