IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 218/96 r.g.t. a carico di Pullano Pasquale, nato a Crotone il 12 aprile 1977, e residente ad Isola Capo Rizzuto, via Martino, 11, difeso di fiducia dall'avv. Mario Prato del foro di Crotone, imputato del reato di rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi e ricettazione; Rilevato: che nel corso del dibattimento, citato per essere esaminato nella qualita' di cui all'art. 210 c.p.p. tale Guarino Salvatore, lo stesso si e' avvalso della facolta' di non rispondere ed il difensore non ha prestato il proprio consenso alla lettura del verbale dell'interrogatorio reso dallo stesso Guarino nella fase delle indagini preliminari, per cui a norma del disposto di cui all'art. 513, comma 2, c.p.p., in alcun modo e' potuto entrare in processo e quindi sottoposto alla valutazione dei giudici quanto dallo stesso a suo tempo ritualmente dichiarato; che avverso il disposto della norma medesima sollevava eccezione di incostituzionalita' il p.m. che riteneva violati i parametri di legittimita' di cui agli artt. 3 e 112 della Costituzione; Osservato che la sollevata eccezione appare rilevante ai fini del decidere, essendo fonte di gran peso ai fini probatori il Guarino Salvatore che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe vissuto come complice del Pullano il fatto criminoso per cui e' processo; Ritenuto: che l'eccezione stessa appare fondata e come tale va accolta; che infatti, la predetta norma, nella parte in cui consente la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 210 c.p.p. che si sono avvalsi della facolta' di non rispondere, solo con l'accordo delle parti, e' viziata da manifesta irragionevolezza, incidendo negativamente sull'esercizio stesso della giurisdizione che, in tal modo viene condizionata nel suo pieno estrinsecarsi dalle determinazioni delle parti processuali, laddove invece, la stessa e' ancorata a canoni di obbligatorieta', e violandosi conseguentemente i disposti di cui alla sezione II del titolo IV, parte seconda della Costituzione; che il disposto stesso appare altresi' affetto da irragionevolezza in relazione al principio dettato dall'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento che determina laddove differenzia arbitrariamente il regime delle acquisizioni probatorie delle dichiarazioni eteroaccusatorie a seconda che si tratti di soggetto che rivesta la qualita' di imputato o di imputato di procedimento connesso ovvero di semplice testimone, e laddove il principio, pure costituzionale, di cui all'art. 24 della Costituzione non presuppone per il suo rispetto ineluttabilmente una tale scelta, ma anzi imporrebbe non gia' la negazione del contraddittorio sulle fonti di prova, ma un esercizio pieno dello stesso su ogni fonte che non puo' essere autorizzata legalmente a tacere, sempre allorche' le dichiarazioni concernano terzi;